| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 31/12/2007 n. 248Art. 41 - Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole: "prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43". Art. 42 - Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea. 2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,". Art. 43 - Accantonamenti 1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Art. 44 - Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche 1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Capo III Disposizioni varie Art. 45 - Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche 1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. Art. 46 - Disposizioni in favore di inabili 1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, o presso datori di lavoro che assu- D.L. 31/12/2007 n.248 – Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. mono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965 n. 903. 1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento. 1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti. 1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". Art. 47 - Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico". 2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è soppresso. 3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di- cembre 2004 n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 -2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Art. 48 - Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo". Art. 49 - Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali 1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007 n. 246, concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima. Art. 50 - Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005 n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni.". 2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. 3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonchè della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980 n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 mar- D.L. 31/12/2007 n.248 – Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. zo 1955 n. 96. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978 n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o del- le misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Art. 51 - Trattamento di fine rapporto 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato. Art. 52 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali: Chiti Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella D.L. 31/12/2007 n.248 – Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|